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Testo aggiornato della Proposta di Legge Lucchese 
XII Commissione - Mercoledì 4 febbraio 2004

 

 

 

 ALLEGATO

 

 Medicine e pratiche non convenzionali A.C. 137 e abbinate

 

 TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

 

 Capo I.

 

 RICONOSCIMENTO DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI

 

 Art. 1.

 (Finalità e oggetto della legge).

 

 1. La Repubblica italiana, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell'arte medica e riconosce il diritto di avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria di cui all'articolo 6, dai laureati in chiropratica ed in osteopatia e dagli operatori in possesso di diploma di laurea specialistica di cui all'articolo 15, dagli operatori sanitari non medici di cui all'articolo 21, iscritti ai rispettivi albi professionali ed in possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

 2. La Repubblica italiana, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico e dell'operatore non medico all'interno di un libero rapporto, consensuale ed informato, con il paziente e tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali.

 3. La Repubblica italiana, nell'interesse della salvaguardia della salute dei pazienti, garantisce e favorisce un'adeguata

 qualificazione professionale degli operatori sanitari delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le Università statali e non statali e presso gli istituti pubblici e privati di formazione controllandone l'attività nonché reprimendone l'esercizio per fini illeciti ai sensi delle norme della presente legge.

 4. Le Università statali e non statali stipulano anche apposita convenzione con le strutture del Ssn e gli istituti privati di

 formazione accreditati ai sensi del comma 5 del presente articolo, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento dei corsi di studio e di laurea nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo.

 5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda provvede ad accreditare, su loro richiesta, le strutture del Ssn e gli istituti privati di formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9, della lettera b) comma 5 dell'articolo 18, della lettera b) comma 4 dell'articolo 24, che ne verificano i requisiti.

 

 6. Le associazioni e società scientifiche delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo accreditate ai sensi dell'articolo 2, gli istituti privati di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 8, nonché le strutture del Ssn e gli istituti privati di formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo, accreditate ai sensi del comma 5 del presente articolo, possono erogare corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e attività formative inseriti nel programma nazionale per la formazione continua (E. C. M.) di cui alla lettera p) comma 1 dell'articolo 5 della presente legge disciplinato dagli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

 7. Le Università degli studi, statali e non statali, nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche, di chimica, inseriscono, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le materie di insegnamento relative alle medicine e alle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 1.

 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le materie di insegnamento, nonché i criteri e le modalità del loro inserimento, nei corsi di laurea di cui al comma 7 del presente articolo, previo parere vincolante della Commissione permanente di cui all'articolo 4.

 9. La Repubblica italiana riconosce l'esigenza di una armonizzazione dei principi fondamentali stabiliti dalle disposizioni vigenti nei Paesi membri dell'Unione Europea in materia di riconoscimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, della formazione universitaria, della disciplina dell'esercizio professionale nonché del riconoscimento delle accademie europee e dei centri di ricerca internazionale di formazione culturale e professionale, il cui valore scientifico sia riconosciuto dalle disposizioni di legge di Stati con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali fondate sulla reciprocità, da attestazioni di organismi scientifici internazionali operanti nel settore e dall'Organizzazione mondiale della sanità, in armonia con le disposizioni della presente legge.

 10. Nel rispetto dei principi di cui al comma 9, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adeguamenti normativi e all'emanazione delle disposizioni di attuazione della disciplina sulle medicine e sulle pratiche non convenzionali, in conformità agli ambiti di competenza definiti dalla presente legge.

 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere all'interno delle aziende sanitarie, delle strutture universitarie e degli IRCCS, servizi ambulatoriali e ospedalieri nell'ambito delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo. A tal fine, per una adeguata programmazione sanitaria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, valutano l'esperienza maturata in materia in altri Stati membri dell'Unione Europea.

 

 Art. 2.

 (Accreditamento delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali).

 

 1. Il Ministro della salute, con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare le società e le associazioni scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 1. A tal fine le società e le associazioni scientifiche interessate presentano apposita domanda al Ministero della salute entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione permanente di cui all'articolo 4 sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi.

 2. Il Ministro della salute, con le stesse modalità di cui al comma 1, provvede ad accreditare altre e nuove associazioni e società scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro tre mesi dalla data di espressione del parere previsto all'articolo 5, comma 1, lettera h).

 3. Vengono accreditate le associazioni e società scientifiche di cui ai commi 1 e 2, che alla data della richiesta di

 accreditamento, abbiano svolto in modo continuativo da almeno 3 anni attività di informazione rivolta ad utenti ed operatori, formazione professionale, ricerca scientifica, clinica e di base, promozione sociale nella disciplina non convenzionale specifica, nonché abbiano prodotto pubblicazioni, articoli e libri, materiale video ed informatico. Ai fini dell'accreditamento viene ritenuta valida la documentazione prodotta dall'inizio di attività di dette associazioni e società scientifiche.

 

 Art. 3.

 (Composizione del Consiglio superiore di sanità. Qualificazione professionale).

 

 1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, modifica la composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e pratiche non convenzionali, in particolare tre per le discipline di cui all'articolo 6, due per le discipline di cui all'articolo 15 e uno per le discipline di cui all'articolo 21 designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4.

 2. Agli operatori delle professioni sanitarie delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1 dell'articolo 1, è consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.

 

 Art. 4.

 (Commissione permanente per le medicine e le pratiche non convenzionali).

 

 1. È istituita, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione

 permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito denominata "Commissione permanente".

 2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;

 b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

 d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

 e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;

 f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;

 g) un membro designato dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all'articolo 16 della presente legge;

 h) un membro designato dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all'articolo 22 della presente legge;

 i) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;

 j) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 28, e successive modificazioni;

 l) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali nominati dal Ministro della salute;

 m) tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere pubbliche di medicina non convenzionale designati dalla

 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

 n) quindici rappresentanti designati di concerto dalle associazioni e società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, di cui nove per le professioni sanitarie di cui all'articolo 6, di cui uno per l'omeopatia a indirizzo unicista e uno per l'omeopatia a indirizzo pluralista, due per le professioni sanitarie di cui all'articolo 15 e quattro per le professioni sanitarie di cui all'articolo 21.

 

 3. Il numero dei membri di cui alla lettera n) della Commissione permanente può essere ampliato, con le medesime modalità di cui al comma 2, in relazione al riconoscimento di altre associazioni e società scientifiche di riferimento delle nuove professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 2 dell'articolo 6, al comma 2 dell'articolo 15 e al comma 2 dell'articolo 21.

 4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.

 5. L'attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

 6. Il Ministro della salute trasmette annualmente una relazione al Parlamento sul funzionamento e l'attività della Commissione permanente.

 

 Art. 5.

 (Compiti della Commissione permanente).

 

 1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:

 a) promuove e coordina, nell'ambito delle attività di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 1;

 b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;

 c) promuove l'integrazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, anche all'interno delle strutture sanitarie

 pubbliche e private;

 d) verifica e approva i programmi di studio delle Università degli studi e degli istituti pubblici e privati di formazione riconosciuti o accreditati di cui al comma 4 dell'articolo 1, ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, al comma 1 dell'articolo 17 ed al comma 1 dell'articolo 23;

 e) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni sanitarie non convenzionali di cui agli articoli 6, 15 e 21;

 f) adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni sanitarie delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 1; a tal fine può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

 g) esprime parere vincolante per l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7   dell'articolo 1, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1, sentite le commissioni per la formazione ai sensi della lettera d) del comma 4 dell'articolo 9, della lettera c), comma 5, dell'articolo 18 e della lettera c) comma 4 dell'articolo 24;

 h) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle altre e nuove associazioni e società scientifiche di cui al comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2, sentite le commissioni della formazione, ai sensi della lettera e), comma 4, dell'articolo 9, della lettera d) comma 5 dell'articolo 18 e della lettera d) comma 4 dell'articolo 24; valuta altresì con le stesse modalità i ricorsi di cui al comma 1 dell'articolo 2;

 i) provvede al riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, conseguiti sia antecedentemente che successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, stabilendo i criteri e le modalità di valutazione previo parere vincolante delle commissioni per la formazione ai sensi della lettera f), comma 4, dell'articolo 9, della lettera e), comma 5, dell'articolo 18 e della lettera e), comma 4, dell'articolo 24;

 j) designa i propri rappresentanti all'interno del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1;

 l) provvede al riconoscimento del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 6 nonché all'equiparazione (equipollenza) al relativo diploma, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 1 dell'articolo 14, previo parere vincolante dell'apposita commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 14;

 m) provvede al riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15 nonché alla equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui al comma 1 dell'articolo 17 conseguito precedentemente e nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 1 dell'articolo 20, previo parere vincolante dell'apposita commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 20;

 n) provvede al riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 21 nonché all'equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui al comma 1 dell'articolo 23 conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 1 dell'articolo 28, previo parere vincolante dell'apposita commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 28;

 o) provvede e controlla la formazione continua degli operatori delle medicine e pratiche non convenzionali; pertanto nomina un rappresentante per ciascuna delle professioni sanitarie di cui agli articoli 6, 15 e 21 della presente legge all'interno della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

 p) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attività svolta.

 

 2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede con proprio decreto al riconoscimento dei titoli di cui alle lettere (i, (m, (n ed (o, del presente articolo.

 3. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la

 programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

 

 Capo II.

 

 "ESPERTI" NELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN

 ODONTOIATRIA E IN MEDICINA VETERINARIA

 

 Art. 6.

 (Istituzione della qualifica di "esperto" nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

 

 1. È istituita la qualifica di "esperto" nelle diverse medicine non convenzionali, esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria ed in medicina veterinaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

 Le qualifiche di "esperto" comprendono i seguenti indirizzi:

 a) agopuntura;

 b) fitoterapia;

 c) medicina omeopatica;

 d) omotossicologia;

 e) medicina antroposofica;

 f) farmacoterapia tradizionale cinese;

 g) farmacoterapia ayurvedica;

 h) medicina manuale.

 

 2. Possono essere istituite altre e nuove qualifiche di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in

 medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche

 accreditate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.

 

 Art. 7.

 (Comunicazione agli Ordini professionali dei laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria ed in medicina veterinaria).

 

 1. I laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e medicina veterinaria, già abilitati all'esercizio delle relative professioni, che hanno conseguito, ai sensi dell'articolo 8, il diploma di esperto delle professioni sanitarie non convenzionali previste all'articolo 6, rilasciato dalle Università statali e non statali e dagli istituti privati di formazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, devono comunicarlo agli ordini professionali di appartenenza.

 

 Art. 8.

 (Formazione degli esperti e commissione per la formazione post-laurea nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

 

 1. Le Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, istituiscono dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi di studi post-laurea per il rilascio del diploma di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 6, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui al decreto legislativo del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, secondo le tipologie indicate all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 2. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che intendono istituire o attivare corsi di studio post-laurea per il rilascio del diploma di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 6 e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, l'attività svolta, il curriculum del corpo docente e la continuità operativa, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione di cui al comma 3, possono ottenere il riconoscimento, con le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400. Il venir meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b).

 3. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, viene istituita la commissione per la formazione post-laurea per gli indirizzi di cui all'articolo 6, che svolge i compiti di cui all'articolo 9.

 4. La commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo è composta da 23 membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

 a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni di presidente;

 b) un rappresentante del Ministero della salute;

 c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

 e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari;

 f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

 g) un membro designato dal tribunale dei diritti del malato;

 h) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

 i) due docenti universitari, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute;

 j) dieci membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali di cui all'articolo 2 per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6. Per quanto concerne la medicina omeopatica, gli indirizzi unicista e pluralista devono essere ugualmente rappresentati.

 

 5. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 4 del presente articolo sono membri permanenti della commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo, per ognuno dei quali sono anche nominati due membri supplenti, mentre i membri di cui alla lettera j) sono nominati per ogni indirizzo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che rappresentano.

 6. La commissione per la formazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione per la formazione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.

 7. L'attività ed il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

 

 

 Art. 9.

 (Compiti della commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

 

 1. La commissione per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, provvede alla definizione scientifica e all'inquadramento nosologico, in relazione all'approccio diagnostico - terapeutico ed alla delimitazione del campo di intervento nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 6.

 2. La commissione per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 8, definisce le norme relative a:

 a) i principi generali per la definizione del codice deontologico delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 6;

 b) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8;

 c) i profili professionali specifici per ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 6;

 d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8;

 e) i criteri con cui riconoscere gli specifici profili professionali e le qualifiche necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di studio svolti dalle Università degli studi, statali e non statali, e dagli istituti privati di formazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8; ci si può avvalere di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;

 f) la tenuta di un registro dei docenti;

 g) la tenuta di un registro degli istituti pubblici e privati di formazione riconosciuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

 

 3. La commissione per la formazione istituita ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, si attiene ai seguenti principi:

 a) i corsi di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una tesi;

 b) la durata dei corsi di studio post-laurea non può essere inferiore a tre anni per un numero di ore complessivo specifico per ciascun indirizzo ma comunque non inferiore al conseguimento di ottanta crediti formativi;

 c) le Università degli studi statali e non statali e gli istituti pubblici e privati di formazione devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico ed il programma fondamentale di insegnamento; gli istituti di formazione devono assicurare un numero minimo di almeno cinque docenti;

 d) il diploma di esperto in una o più professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 6 è rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione;

 e) per l'accesso ai relativi corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 è richiesta la laurea di medicina e chirurgia, la laurea in odontoiatria e la laurea in medicina veterinaria.

 

 4. La commissione per la formazione istituita ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della presente legge svolge inoltre i seguenti compiti, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 1 e 2:

 a) esprime parere vincolante per l'istituzione dei corsi di studio post-laurea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8;

 b) esprime parere vincolante per la revoca del riconoscimento degli istituti di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 8, per il venir meno dei requisiti in relazione alla mancata conformità delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;

 c) esprime parere vincolante per l'accreditamento degli istituti di formazione di cui al comma 5 dell'articolo 1;

 d) esprime, su richiesta della Commissione permanente, parere per l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera g);

 e) esprime, su richiesta della Commissione permanente, parere per l'accreditamento di altre e nuove società e associazioni scientifiche di riferimento come stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera h), nonché per i ricorsi di cui al comma 1 dell'articolo 2, ai sensi della lettera h), comma 1, dell'articolo 5;

 f) esprime, su richiesta della Commissione permanente, parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera i).

 

 5. La commissione per la formazione, istituita ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, presenta al Ministro dell'istruzione,

 dell'università e della ricerca e al Ministro della salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.

 

 Art. 10.

 (Medicinali non convenzionali).

 

 1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la commissione per i medicinali non convenzionali utilizzati per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali per gli indirizzi della fitoterapia, della medicina omeopatica unicista, della medicina omeopatica pluralista, della medicina antroposofica, dell'omotossicologia, della farmacoterapia tradizionale cinese, della farmacoterapia ayurvedica esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria ed in medicina veterinaria nell'ambito di cui al comma 1 dell'articolo 6 delle rispettive sfere di competenza nonché da altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 della presente legge.

 2. La commissione di cui al comma 1 del presente articolo svolge i seguenti compiti:

 a) definisce i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali utilizzati per l'esercizio professionale di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo;

 b) ai fini di cui alla lettera a) esprime parere vincolante ai sensi del comma 3 del presente articolo;

 c) provvede all'elaborazione degli elenchi o prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi delle medicine non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo;

 d) esprime parere vincolante per la pubblicazione degli elenchi o prontuari farmaceutici specifici di cui alla lettera c) del presente comma, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11;

 e) esprime parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, per i medicinali già presenti in commercio, relativi alle discipline di cui al comma 1 del presente articolo o per i quali le normative specifiche prevedono una procedura semplificata di registrazione valutandone la rispondenza ai requisiti fissati dalle normative nazionali e dell'Unione europea;

 f) esprime parere vincolante sulle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi medicinali, diversi da quelli indicati alla precedente lettera e) sulla base dei risultati delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche di cui al comma 3 del presente articolo;

 g) esprime parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti nel mercato europeo da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 2 dell'articolo 11;

 h) fornisce alla pubblica amministrazione pareri tecnici obbligatori in occasione della trattazione in sede comunitaria della procedura e dei criteri per la registrazione e l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui alla presente legge;

 i) definisce le linee di indirizzo delle attività di farmaco - vigilanza di cui al comma 3 dell'articolo 11;

 j) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute sull'attività svolta.

 

 3. Previo parere vincolante della commissione di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro della salute, sulla base dei criteri fissati dalla stessa, definisce con proprio decreto le modalità di esecuzione delle prove tossicologiche, farmacologiche e cliniche atte ad accertare i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali non convenzionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

 4. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituito dal seguente:

 "La commissione unica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro stesso o dal vicepresidente da lui designato ed è composta da sedici esperti, di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e nove nominati dal Ministro della salute, dei quali tre fra gli esperti delle medicine non convenzionali che partecipano alle riunioni della commissione solo in caso di trattazione di argomenti concernenti i medicinali utilizzati nell'esercizio professionale di dette medicine. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta".

 

 5. La Commissione di cui al comma 1 è composta da 28 membri, nominati, con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

 a) un rappresentante del Ministero della salute con funzione di presidente;

 b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 c) tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

 e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari;

 f) due membri designati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

 g) un membro designato dalla commissione unica del farmaco;

 h) un membro designato dal tribunale dei diritti del malato;

 i) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

 j) due esperti nella produzione, nella commercializzazione e nel controllo dei medicinali non convenzionali, con esperienza professionale documentata designati   di concerto dalle associazioni dei produttori dei farmaci non convenzionali;

 l) due esperti nella ricerca farmacologica e clinica nel campo delle medicine non convenzionali, designati di concerto dalle associazioni e società scientifiche accreditate di cui all'articolo 2 della presente legge, per gli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo;

 m) dodici membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali di cui all'articolo 2 della presente legge per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo.

 

 6. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), ed l) del comma 5 del presente articolo sono membri permanenti della commissione per i medicinali non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo, per ognuno dei quali sono anche nominati due membri supplenti, mentre i membri di cui alla lettera m) sono nominati per ognuno degli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che rappresentano.

 7. La commissione per i farmaci non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo informa periodicamente la

 Commissione permanente, di cui all'articolo 4, delle decisioni di interesse generale e presenta al Ministro della salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.

 8. La commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.

 9. L'attività ed il funzionamento della commissione di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

 

 Art. 11.

 (Elenchi dei medicinali non convenzionali. Norme per la farmacovigilanza).

 

 1. I medicinali già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti nel mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere registrati in Italia nelle corrispondenti farmacopee, di cui al comma 1 del presente articolo, previo parere vincolante espresso dalla commissione per i medicinali non convenzionali ai sensi della lettera h) comma 2 dell'articolo 10.

 2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la commissione di cui al comma 1 dell'articolo 10, che esprime parere vincolante ai sensi della lettera e) comma 2 dello stesso articolo 10, autorizza la pubblicazione degli elenchi di ciascuna delle medicine non convenzionali di cui al comma 1 dello stesso articolo 10. Gli elenchi dei medicinali non convenzionali sono aggiornati almeno ogni due anni.

 3. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni avverse da medicinali non convenzionali deve essere condotto secondo le linee di indirizzo di cui alla lettera i), comma 2, dell'articolo 10, con le schede di rilevazione e segnalazione previste dalla legislazione vigente per le specialità medicinali, adeguatamente modificate.

 4. Le schede di cui al comma 3 del presente articolo devono essere inviate al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della salute, attraverso il servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale competente.

 

 Art. 12.

 (Prescrizioni e regime di fornitura di medicinali non convenzionali).

 

 1. Le prescrizioni di medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 10 o l'attuazione di pratiche agopunturistiche sono atto medico e pertanto possono essere effettuate esclusivamente   dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e medicina veterinaria, abilitati all'esercizio della professione.

 2. Ai fini della fornitura dei medicinali di cui al comma 1 dell'articolo 10 si fa riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

 

 Art. 13.

 (Imposta sul valore aggiunto).

 

 1. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell'articolo 10 non può essere superiore all'aliquota massima prevista dalla legislazione vigente per le altre preparazioni medicinali.

 

 Art. 14.

 (Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equiparazione del diploma di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria).

 

 1. Su richiesta degli interessati, viene effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'equiparazione (equipollenza) di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8. Il riconoscimento viene effettuato dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 del presente articolo. L'interessato comunica l'ottenuto riconoscimento agli ordini professionali di appartenenza.

 2. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un'apposita commissione per la valutazione del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 6, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

 3. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in

 conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9, svolge i seguenti compiti:

 a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 del presente articolo;

 b) valuta i titoli posseduti e, in assenza di questi, tiene conto dell'attività professionale svolta da almeno cinque anni;

 c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;

 d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c) del presente comma, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le Università, statali e non statali, di cui al comma 1 dell'articolo 8 o presso gli istituti privati di formazione di cui al comma 2 dello stesso articolo 8;

 e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente di cui all'articolo 4, in merito al riconoscimento del diploma di esperto, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera m).

 

 4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

 a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con funzione di presidente;

 b) un rappresentante del Ministero della salute;

 c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 d) due laureati in medicina e chirurgia, esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

 e) un laureato in odontoiatria esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali, designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

 f) un laureato in medicina veterinaria esperto nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designato dalla Federazione degli Ordini dei medici veterinari;

 g) due docenti universitari designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui all'articolo 2, per le professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 6;

 h) due membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine non convenzionali di cui all'articolo 2 per ognuna delle professioni sanitarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6. Per quanto concerne la medicina omeopatica gli indirizzi unicista e pluralista devono essere ugualmente rappresentati.

 

 5. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equiparazione dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo.

 6. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo dura in carica sei anni al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale.

 7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

 8. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministro della salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.

 

 Capo III.

 

 PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA, DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA E DA OPERATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA

 

 Art. 15.

 (Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica, dai laureati in osteopatia e da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica).

 

 1. Sono istituite le professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e in osteopatia disciplinate dalla presente legge, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

 2. Possono essere istituite altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di laurea specialistica con ordinamenti didattici, profili e formazione professionale ai sensi dell'articolo 18, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.

 3. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in chiropratica e la denominazione di osteopata è

 equivalente a quella di laureato in osteopatia.

 

 Art. 16.

 (Ordini ed albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica, dai laureati in osteopatia e da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica).

 

 1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15 della presente legge ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

 2. Possono iscriversi ai rispettivi albi di cui al comma 1 del presente articolo i laureati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle Università degli studi, statali e non statali, di cui al comma 1 dell'articolo 17 e che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

 3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 del presente articolo sono obbligatorie per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia di cui all'articolo 15.

 4. Agli iscritti agli albi di cui al presente articolo si applica l'articolo 622 del codice penale.

 

 Art. 17.

 (Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica, dai laureati in osteopatia e da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica).

 

 1. Le Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e comunque disciplinati dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario, corsi per il rilascio del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all'articolo 15, previo parere vincolante della commissione per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo, espresso ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a). La formazione prevista dai predetti corsi può avvenire presso le strutture del Ssn e gli istituti privati di formazione accreditati a norma dei commi 4 e 5 dell'articolo 1; a tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa fra le Regioni e le Università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Le Università rilasciano i titoli di laurea specialistica di cui all'articolo 15, comma 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

 2. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la commissione per la formazione per ognuno degli indirizzi di cui all'articolo 15, che svolge i compiti di cui all'articolo 18.

 3. La Commissione per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo è composta da 16 membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

 a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con funzioni di presidente;

 b) un rappresentante del Ministero della salute;

 c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 d) un membro designato dall'ordine professionale di riferimento;

 e) un membro designato dal tribunale dei diritti del malato;

 f) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

g) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute;

 h) sei membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all'articolo 2, per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 15.

 

 4. I membri di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 3 del presente articolo sono membri permanenti della commissione per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo per ognuno dei quali sono anche nominati un membro supplente, mentre i membri di cui alle lettere d) ed h) sono nominati per ogni professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 e partecipano alle riunioni della commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che rappresentano.

 5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione per la formazione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore all'ex ottava qualifica funzionale.

 6. L'attività ed il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati dal regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

 

 Art. 18.

 (Compiti della commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica, dai laureati in osteopatia e da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica).

 

 1. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 provvede alla definizione scientifica e all'inquadramento nosologico, in relazione all'approccio diagnostico - terapeutico e alla delimitazione del relativo campo di intervento, delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15.

 2. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 17, definisce:

 a) i principi generali per la definizione dei codici deontologici delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15;

 b) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;

 c) i profili professionali specifici per ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15 della presente legge;

 d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;

 e) i criteri con cui riconoscere gli specifici profili professionali e le qualifiche necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17, non escludendosi la possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;