Scuola TAO di Shiatsu   Discipline bionaturali 
     
Proposta di Legge regionale 10 febbraio 2004
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Relazione alla Proposta di Legge regionale 10 febbraio 2004
Regolamentazione delle discipline bio-naturali

Le discipline bio-naturali svolgono un ruolo fondamentale ormai universalmente condiviso a livello europeo ed internazionale per la conservazione ed il recupero dello stato di benessere del cittadino.
Costituiscono la sintesi di molteplici metodi e pratiche naturali volte a stimolare le risorse vitali dell’individuo in relazione alle caratteristiche fisiche ed alle influenze ambientali, in accordo con un approccio olistico alla persona.
La grande diffusione di operatori nel settore e la in assenza di una specifica normativa a livello nazionale operare in ambito regionale per ricondurre a maggior chiarezza il variegato panorama che si offre al cittadino.
Si rende altresì ovviamente necessario operare entro un quadro di legittimità in riferimento al dettato costituzionale e nel rispetto della normativa relativa all’ordinamento delle professioni.sempre crescente domanda rendono necessario
I confini di legittimità posti sono particolarmente chiari ove si può desumere che è compito esclusivo dello Stato il riconoscimento di una determinata professione sanitaria nonché 1’istituzione dei corsi per la relativa formazione. Sulla base della condivisione di tali presupposti il testo presentato non riguarda l’ambito sanitario ma quello più generale delle pratiche connesse al benessere dell’individuo con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in un quadro di armonizzazione introspettiva e con l’ambiente circostante
In attuazione delle finalità enunciate il testo.
Propone una definizione di discipline bio-naturali;
dà mandato alla Giunta regionale affinché con propria deliberazione identifichi le attività specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate;
istituisce una commissione permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali:
istituisce un registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali;
prevede sanzioni per coloro i quali esercitano l’attività di operatore nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti al registro regionale;
prevede un periodo transitorio per la gestione del registro regionale;
istituisce un’attività di monitoraggio posta in capo alla Giunta regionale sulla attuazione della legge;
stanzia un importo di 250 000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
 
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PdL Regionale 10 febbraio 2004
Regolamentazione delle discipline bio-naturali    
                       

Consiglio Regionale del Piemonte

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)
La Regione Piemonte, nell’ottica del pluralismo scientifico e del–la libertà di scelta, istituisce il registro delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione a al recupero dello stato di benessere del cittadino.
 
Art. 2.       
(Definizione delle discipline bio-naturali)
Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona. Il principio guida di tali discipline è l’armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano.
Ciascuna disciplina possiede un tipica peculiarità ed utilizza tecniche, strumenti e dinamiche diverse.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le attività specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate.

Art. 3.       
(Commissione regionale permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali)
Entro centoottanta giorni dall’approvazione della presente legge è istituita presso l’Assessorato competente in materia la Commissione permanente per le pratiche e le disci–pline bio-naturali, di seguito denominata Commissione.
La Commissione e’ composta da:
l’Assessore regionale competente in materia o suo delegato con funzioni di Presidente;
un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia individuato nel–l’organico della Direzione competente per materia;
un rappresentante designato dall’Ordine dei Medici;
un rappresentante designato dall’Ordine dei Farmacisti;
un rappresentante designato dall’Università’ degli Studi;
un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consuma–tori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
un rappresentante per ciascuna delle pratiche e delle discipline bio-naturali riconosciute ai sensi della presente legge.
La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, compo–sta da personale dipendente in organico presso l’Assessorato competente in materia, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Com–missione stessa.
Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Ammi–nistrazione Regionale).
 
Art. 4.      
 
(Compiti della Commissione)
1.   La Commissione svolge i seguenti compiti:
coordina e promuove la divulgazione delle discipline bio-naturali nell’ambito di program–mi di prevenzione e di educazione alla cultura del benessere;
redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell’attività svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell’Assessorato competente in materia;
collabora con l’Assessorato regionale competente in materia alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli operatori;
verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline bio-naturali dei requisiti richie–sti per l’iscrizione al registro regionale di cui all’articolo 5.

Art. 5.       
(Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali)
E’ istituito presso l’Assessorato competente in materia il registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.
Il registro e’ articolato in sezioni dedicate ad ogni specialità.
L’iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene su richiesta dell’operatore interessato previa autorizzazione rila–sciata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) in seguito al superamento di una prova teorico-pratica finalizza–ta a verificare l’idoneità dell’operatore all’iscrizione o in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pub–blici o privati riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialità.
 
Art. 6.       
(Sanzioni)
A coloro che esercitano l’attività professionale di operatore delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dell’art. 2 comma 3 senza essere iscritti nel registro regionale è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale.
Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 color che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro, in tale ultimo caso, può essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e , in caso di recidiva, la cancellazione dal registro.

Art. 7. 
      
(Disposizioni transitorie)
Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle discipline bio-naturali presentano alla Commissione, entro l’anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinen–za del registro regionale di cui all’articolo 5, allegando alla suddet–ta istanza i titoli professionali posseduti, nonché ogni documenta–zione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
La Commissione, sulla base della documentazione presentata, verifica, l’idoneità dell’opera–tore all’iscrizione nella specifica sezione del registro, provvedendo a rilasciarne la conseguente autorizzazione.

Art. 8.  
     
(Monitoraggio e relazione)
Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità annuale, l’Assessorato competente in materia esegue un monitoraggio sullo stato di attuazio–ne delle disposizioni legislative.
Gli esiti del monitoraggio costituiranno oggetto di successiva informativa alla competente Commissione consiliare.
 
Art. 9.
       
(Disposizioni finanziarie)
Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede rispettiva– mente per gli anni 2004 e 2005 con la spesa di euro 250.000,00.
Per la spesa prevista al comma 1 si istituiscono per l’anno 2004, nella Unità Previsionale di Base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) i capitoli con le seguenti deno–minazioni:
 
“ Spese per la promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche delle discipline del benessere”, con la dotazione finanziaria di euro 100.000,00 in termini di compe–tenza;
“ Spese per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disci–plina delle pratiche delle discipline del benessere”, con la dotazione finanziaria di euro 140.000,00 in ter–mini di competenza;
 “ Spese di gestione della Commissione regionale permanente per le pratiche delle discipline bio-naturali”, con la dotazione finanziaria di euro 10.000,00 in termini di com–petenza.
Alla copertura della spesa prevista al comma 2 si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione dell’UPB 09011 (Bilanci e finan–ze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti ) di cui fa parte il capitolo 15910 del bilancio pluriennale 2004-2006. Il presente provvedi–mento costituisce integrazione dell’elenco allegato al fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali.
Per l’anno 2005 si provvede riducendo di euro 250.000.00 l’UPB 09011 del bilancio pluriennale 2004-2006.