Relazione alla Proposta di Legge regionale 10 febbraio 2004
Regolamentazione delle discipline bio-naturali
Le discipline bio-naturali svolgono un ruolo fondamentale ormai universalmente
condiviso a livello europeo ed internazionale per la conservazione ed
il recupero dello stato di benessere del cittadino.
Costituiscono la sintesi di molteplici metodi e pratiche naturali volte
a stimolare le risorse vitali dell’individuo in relazione alle
caratteristiche fisiche ed alle influenze ambientali, in accordo con
un approccio olistico alla persona.
La grande diffusione di operatori nel settore e la in assenza di una
specifica normativa a livello nazionale operare in ambito regionale
per ricondurre a maggior chiarezza il variegato panorama che si offre
al cittadino.
Si rende altresì ovviamente necessario operare entro un quadro
di legittimità in riferimento al dettato costituzionale e nel
rispetto della normativa relativa all’ordinamento delle professioni.sempre
crescente domanda rendono necessario
I confini di legittimità posti sono particolarmente chiari ove
si può desumere che è compito esclusivo dello Stato il
riconoscimento di una determinata professione sanitaria nonché
1’istituzione dei corsi per la relativa formazione. Sulla base
della condivisione di tali presupposti il testo presentato non riguarda
l’ambito sanitario ma quello più generale delle pratiche
connesse al benessere dell’individuo con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita in un quadro di armonizzazione
introspettiva e con l’ambiente circostante
In attuazione delle finalità enunciate il testo.
Propone una definizione di discipline bio-naturali;
dà mandato alla Giunta regionale affinché con propria
deliberazione identifichi le attività specifiche afferenti le
pratiche e le discipline individuate;
istituisce una commissione permanente per le pratiche e le discipline
bio-naturali:
istituisce un registro regionale degli operatori delle pratiche e delle
discipline bio-naturali;
prevede sanzioni per coloro i quali esercitano l’attività
di operatore nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti al
registro regionale;
prevede un periodo transitorio per la gestione del registro regionale;
istituisce un’attività di monitoraggio posta in capo alla
Giunta regionale sulla attuazione della legge;
stanzia un importo di 250 000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
_________________________________________________________________________________________________________________
PdL Regionale 10 febbraio 2004
Regolamentazione delle discipline bio-naturali
Consiglio Regionale del Piemonte
Art. 1.
(Finalità ed oggetto)
La Regione Piemonte, nell’ottica del pluralismo scientifico e
del–la libertà di scelta, istituisce il registro delle
discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione a al recupero
dello stato di benessere del cittadino.
Art. 2.
(Definizione delle discipline bio-naturali)
Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono
il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della
qualità della vita della persona. Il principio guida di tali
discipline è l’armonizzazione della persona con se stessa
e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano.
Ciascuna disciplina possiede un tipica peculiarità ed utilizza
tecniche, strumenti e dinamiche diverse.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare,
identifica con propria deliberazione le attività specifiche afferenti
le pratiche e le discipline individuate.
Art. 3.
(Commissione regionale permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali)
Entro centoottanta giorni dall’approvazione della presente legge
è istituita presso l’Assessorato competente in materia
la Commissione permanente per le pratiche e le disci–pline bio-naturali,
di seguito denominata Commissione.
La Commissione e’ composta da:
l’Assessore regionale competente in materia o suo delegato con
funzioni di Presidente;
un rappresentante dell’Assessorato regionale competente in materia
individuato nel–l’organico della Direzione competente per
materia;
un rappresentante designato dall’Ordine dei Medici;
un rappresentante designato dall’Ordine dei Farmacisti;
un rappresentante designato dall’Università’ degli
Studi;
un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consuma–tori
designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative
a livello regionale;
un rappresentante per ciascuna delle pratiche e delle discipline bio-naturali
riconosciute ai sensi della presente legge.
La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, compo–sta
da personale dipendente in organico presso l’Assessorato competente
in materia, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti
alle riunioni della Com–missione stessa.
Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta
regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale
2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli,
Comitati e Collegi operanti presso l’Ammi–nistrazione Regionale).
Art. 4.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
coordina e promuove la divulgazione delle discipline bio-naturali nell’ambito
di program–mi di prevenzione e di educazione alla cultura del
benessere;
redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell’attività
svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la
spesa dell’Assessorato competente in materia;
collabora con l’Assessorato regionale competente in materia alla
definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti
pubblici o privati di formazione degli operatori;
verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline bio-naturali
dei requisiti richie–sti per l’iscrizione al registro regionale
di cui all’articolo 5.
Art. 5.
(Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline
bio-naturali)
E’ istituito presso l’Assessorato competente in materia
il registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.
Il registro e’ articolato in sezioni dedicate ad ogni specialità.
L’iscrizione alla specifica sezione del registro regionale avviene
su richiesta dell’operatore interessato previa autorizzazione
rila–sciata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera d) in seguito al superamento di una prova teorico-pratica
finalizza–ta a verificare l’idoneità dell’operatore
all’iscrizione o in seguito alla produzione di attestati formativi
conseguiti presso istituti pub–blici o privati riconosciuti dalle
rispettive associazioni nazionali di specialità.
Art. 6.
(Sanzioni)
A coloro che esercitano l’attività professionale di operatore
delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi
dell’art. 2 comma 3 senza essere iscritti nel registro regionale
è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500
euro, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale.
Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al
comma 1 color che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da
quella per la quale risultano iscritti nel registro, in tale ultimo
caso, può essere disposta la sospensione per un periodo massimo
di tre mesi e , in caso di recidiva, la cancellazione dal registro.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle discipline
bio-naturali presentano alla Commissione, entro l’anno successivo,
domanda di iscrizione alla sezione di pertinen–za del registro
regionale di cui all’articolo 5, allegando alla suddet–ta
istanza i titoli professionali posseduti, nonché ogni documenta–zione
ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
La Commissione, sulla base della documentazione presentata, verifica,
l’idoneità dell’opera–tore all’iscrizione
nella specifica sezione del registro, provvedendo a rilasciarne la conseguente
autorizzazione.
Art. 8.
(Monitoraggio e relazione)
Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge,
e con successiva periodicità annuale, l’Assessorato competente
in materia esegue un monitoraggio sullo stato di attuazio–ne delle
disposizioni legislative.
Gli esiti del monitoraggio costituiranno oggetto di successiva informativa
alla competente Commissione consiliare.
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)
Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede rispettiva–
mente per gli anni 2004 e 2005 con la spesa di euro 250.000,00.
Per la spesa prevista al comma 1 si istituiscono per l’anno 2004,
nella Unità Previsionale di Base (UPB) 28011 (Programmazione
sanitaria - Titolo I - Spese correnti) i capitoli con le seguenti deno–minazioni:
“ Spese per la promozione, divulgazione ed informazione delle
pratiche delle discipline del benessere”, con la dotazione finanziaria
di euro 100.000,00 in termini di compe–tenza;
“ Spese per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disci–plina
delle pratiche delle discipline del benessere”, con la dotazione
finanziaria di euro 140.000,00 in ter–mini di competenza;
“ Spese di gestione della Commissione regionale permanente
per le pratiche delle discipline bio-naturali”, con la dotazione
finanziaria di euro 10.000,00 in termini di com–petenza.
Alla copertura della spesa prevista al comma 2 si fa fronte riducendo
di pari importo la dotazione dell’UPB 09011 (Bilanci e finan–ze
- Bilanci - Titolo I - Spese correnti ) di cui fa parte il capitolo
15910 del bilancio pluriennale 2004-2006. Il presente provvedi–mento
costituisce integrazione dell’elenco allegato al fondo per far
fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti
spese correnti attinenti alle funzioni normali.
Per l’anno 2005 si provvede riducendo di euro 250.000.00 l’UPB
09011 del bilancio pluriennale 2004-2006.