DEGLI
OPERATORI ADERENTI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU
Il Codice Deontologico degli Operatori aderenti alla F.I.S. è
l'insieme dei principi e delle regole che ognuno di essi si impegna
ad osservare, per realizzare il miglior svolgimento del proprio lavoro,
a vantaggio proprio e dei propri Clienti.
Il Codice disciplina le norme di comportamento degli Operatori Shiatsu
con i Clienti, con i Colleghi e con altre figure terapeutiche.
L'Operatore Shiatsu si impegna a lasciare una copia di questo Codice
nel proprio luogo di lavoro, in evidenza, a disposizione dei Clienti.
In caso di inosservanze, difficoltà o controversie, sia i Clienti
che gli Operatori possono rivolgersi alla Collegio dei Probiviri della
F.I.S. per essere consigliati e/o tutelati.
Rapporti con il Cliente
1. L'Operatore Shiatsu accoglie il Cliente in ambiente dignitoso e pulito
ed egli stesso si presenta con abiti e con un aspetto personale adeguato
al dovuto rispetto per il suo Interlocutore. A questi egli si rivolge
sempre con cortesia, correttezza ed onestà.
2. E' fatto obbligo all'Operatore Shiatsu di fornire al Cliente un'immagine
di sé stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo
solo quelle prestazioni per le quali è qualificato. Pertanto
egli non invade campi dei quali non possiede la preparazione e soprattutto
i requisiti ufficiali. E là dove egli onestamente riconosca la
non adeguatezza della sua opera rispetto al problema specifico del Cliente,
è tenuto ad informarne questi in un modo chiaro ed esplicito,
consigliando eventualmente anche altri orientamenti terapeutici. Nel
pubblicizzare la sua opera, l'Operatore Shiatsu dovrà rispettare
le norme di cui al presente articolo ed in generale le norme del presente
codice; in particolare è fatto divieto di effettuare qualsiasi
pubblicità di tipo miracolistico.
3. L'Operatore Shiatsu rispetta il rapporto esistente fra Cliente e
medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettano
in difficoltà il Cliente medesimo. In presenza di una richiesta
da parte del Cliente, l'Operatore Shiatsu cerca ogni forma di collaborazione
col medico curante o altre figura terapeutiche.
4. L'Operatore Shiatsu è tenuto al rispetto dello stato fisico
ed emotivo del Cliente; non abusa di lui attraverso azioni, parole o
silenzio, né approfitta in alcun modo del rapporto professionale.
5. L'Operatore Shiatsu deve stimolare un atteggiamento attivo della
personalità del Cliente,scoraggiando quindi qualsiasi forma di
dipendenza.
6. Egli deve riconoscere il valore e l'individualità inerente
ogni persona in quanto tale a prescindere dal sesso, religione o razza,
non discriminando quindi in modo ingiustificato Clienti o Colleghi.
7. L'Operatore Shiatsu, pur instaurando il necessario rapporto affettivo
di fiducia e sostegno con il Cliente, intrattiene con lui un rapporto
strettamente professionale ne è conferma l'obbligatorietà
dell'onorario secondo le tariffe indicate dalla F.I.S.
8. L'Operatore Shiatsu è tenuto a non divulgare in pubblico notizie
e fatti riguardanti il Cliente e a considerare ogni e qualsiasi relativa
notizia ed informazione sotto il vincolo del segreto professionale.
9. L'Operatore Shiatsu deve sempre tendere ad un perfezionamento della
sua professione attraverso una costante valutazione della propria attività
e continuando a frequentare opportuni corsi di perfezionamento ed aggiornamento.
Rapporti con i Colleghi
10. I rapporti con i colleghi della F.I.S. sono improntati alla massima
correttezza, solidarietà professionale e buona fede, nello spirito
che informa la F.I.S. Costituisce grave infrazione deontologica la denigrazione
dei Colleghi.
11. L'Operatore Shiatsu accetta un Cliente già assistito da un
Collega solo se il Cliente in questione ha definito a tutti gli effetti
il rapporto con il primo Operatore.
12. L'Operatore Shiatsu che supplisce un Collega deve cessare la supplenza
alla rinnovata disponibilità di questi, al quale è tenuto
a fornire tutte le informazioni relative alle sedute effettuate in sua
vece. E' fatto obbligo all'operatore Shiatsu evitare qualsiasi forma
di accaparramento di clientela in violazione dei principi di correttezza
e solidarietà professionale con glia altri Operatori Shiatsu.
13. Nel caso un Operatore ritenga che un Collega si sia comportato scorrettamente
può appellarsi alla Collegio dei Probiviri della F.I.S. per l'esame
del caso.
14. Gli Operatori aderenti alla F.I.S. si impegnano a fare opera di
informazione sullo Shiatsu seguendo i principi di corretta professionalità,
rigore e serietà che informano le precedenti norme.
FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU www.fis.it
Associazione non a scopo di lucro costituita ante notaio nel 1990.
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